Sicurezza e funzionalità nei movimenti
L‘abbigliamento di protezione fa parte dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere indossati quando si eseguono lavori e attività che per la loro natura potrebbero causare lesioni o danni alla salute.

L‘abbigliamento di protezione viene usato soprattutto nei settori dell‘industria e dell‘artigianato e durante l‘utilizzo deve risultare sempre intatto e funzionante. I pericoli in cui si può incorrere durante l’attività lavorativa e da cui bisogna proteggersi possono essere:
- Visivi: pessima visibilità diurna e notturna
- Chimici: getti di sostanze nebulizzate, spruzzi, gas, particelle
- Termici: scintille, spruzzi di metallo fuso, radiazioni termiche, liquidi caldi
- Elettrici: archi voltaici di disturbo, cariche elettrostatiche
La norma EN ISO 13688 (in precedenza EN 340) disciplina i requisiti generali per l‘abbigliamento di protezione, che comprendono ergonomia, invecchiamento, dimensioni, marcatura e innocuità. Per quanto riguarda la certificazione, tutti i materiali utilizzati devono presentare i certificati Oeko-Tex al fine di evitare effetti indesiderati quali per es. allergie, infiammazioni o lesioni.
L‘abbigliamento di protezione multifunzionale soddisfa più di una norma di protezione e può essere utilizzato in modo versatile. In caso di modifiche di qualsiasi tipo, che si tratti di finissaggio, riparazione o anche della cura dell‘abbigliamento di protezione multinorma, assicurarsi di rispettare costantemente la combinazione delle certificazioni di tutti i componenti normativi.
Classificazioni
I DPI vengono suddivisi in tre categorie in base al rischio corrispondente: maggiore è il rischio a cui è esposto il lavoratore, più esigenti saranno i requisiti di verifica relativi alle capacità di protezione e alle certificazioni dei mezzi di protezione.
- Categoria I (rischio minimo): In questa categoria rientrano i mezzi di protezione individuale la cui efficacia può essere valutata e stimata dall‘utilizzatore stesso (ad es. guanti per i lavori di giardinaggio, occhiali protettivi contro i raggi solari, berretti invernali, ecc). I mezzi di protezione individuale possono essere fabbricati dal produttore stesso senza che sia necessario un controllo esterno ed essere dotati della marcatura CE.
- Categoria II (rischio intermedio): I mezzi di protezione individuale appartenenti a questa categoria offrono una protezione da rischi specifici che non rientrano nelle categorie I o III. Oltre ai requisiti fondamentali della marcatura CE, questi mezzi di protezione individuale devono anche essere collaudati da un laboratorio certificato e presentare l‘omologazione di un Organismo Notificato autorizzato a rilasciare questo tipo di certificazioni. A questa categoria appartengono ad esempio i caschi di protezione, i guanti di protezione per saldatore e gli occhiali a stanghetta.
- Categoria III (rischio elevato): La categoria III comprende i mezzi di protezione individuale che hanno lo scopo di proteggere dai rischi mortali o dai danni alla salute irreversibili (ad es. dispositivi di protezione anticaduta, abbigliamento di protezione dalle fiamme, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ecc.). Oltre al collaudo eseguito in laboratorio e all’omologazione, per questa categoria è obbligatorio effettuare anche un collaudo di produzione annuale interno. Il codice di identità dell‘Organismo Notificato deve essere indicato sul mezzo di protezione immediatamente accanto alla marcatura CE.

I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere (allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08):
- dispositivi di protezione della testa
- dispositivi di protezione dell’udito
- dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- dispositivi di protezione della pelle
- dispositivi di protezione del tronco e dell’addome
- dispositivi di protezione dell’intero corpo
- indumenti di protezione
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