Prima di entrare nei dettagli della normativa che disciplina la revisione dei DPI anticaduta (D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 475/92 e norma UNI EN 365:2005), è importante sottolinearne due aspetti principali. In primo luogo, la revisione è obbligatoria ogni 12 mesi per tutti i dispositivi di protezione di 3° categoria, ossia i DPI in grado di proteggere la persona da danni gravi o permanenti e di tutelarla dal rischio di decesso, salvo indicazioni diverse del costruttore.
Chi è autorizzato a effettuare la revisione dei DPI anticaduta?
In secondo luogo, la norma UNI EN 365 stabilisce che la verifica periodica dei DPI anticaduta possa essere effettuata solo da “persona competente”, quindi da personale esperto che abbia una profonda conoscenza, esperienza e preparazione sulle attrezzature utilizzate. Infatti è necessaria una specifica formazione rivolta alla persona competente da parte del costruttore su DPI specifici o altro equipaggiamento.
Revisione dei DPI anticaduta: cosa stabilisce la norma UNI EN 365/2005?
La norma UNI EN 365/2005 specifica i requisiti generali minimi per uso, manutenzione, revisione periodica, riparazione, marcatura ed imballaggio dei DPI, inclusi i dispositivi di trattenuta per il corpo ed eventuali altri equipaggiamenti usati congiuntamente:
- per prevenire cadute
- per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro
- per arrestare le cadute
- per il salvataggio.
In particolare, la norma stabilisce che ciascun DPI anticaduta venga sottoposto a regolare manutenzione e ispezione periodica e, se necessario, che siano effettuate le adeguate riparazioni.
MANUTENZIONE
La manutenzione è finalizzata a mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro attraverso azioni preventive di pulizia e adeguato immagazzinamento.
ISPEZIONE PERIODICA
L’approfondita ispezione del dispositivo deve essere svolta almeno ogni 12 mesi per verificare la presenza di difetti solo da persona competente, nel rispetto delle procedure d’ispezione periodica del costruttore.
RIPARAZIONE
La riparazione deve essere svolta in caso di dubbi o conclamati malfunzionamenti del dispositivo, sempre che sia riparabile, solamente da persona competente per le riparazioni preventivamente autorizzata dal costruttore, in conformità con le istruzioni da esso fornite.
PERSONA COMPETENTE
Nel caso dei DPI anticaduta, la persona competente dell’ispezione periodica è la persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal costruttore e applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente. In particolare, questa persona deve:
- Essere in grado di identificare e valutare l’entità dei difetti
- Avviare l’azione correttiva da intraprendere
- Avere la capacità e le risorse per far ciò
- Essere stata addestrata dal costruttore.
La persona competente deve cioè essere stata formata dal costruttore per la complessità, lo smontaggio, la valutazione e il riassemblaggio del DPI o di un altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e miglioramenti. Ne consegue che una persona può essere competente per ispezionare uno specifico DPI oppure diversi modelli.